alla cortese att.ne sig. marco acorte – distributore elettronico di xxxxxxx per xxxxxxx

ricevo questa email:

Per maggiori informazioni visita il sito web www.xxxxxxxxxxtechnologies.com   oppure invia un’email all’indirizzo
info@xxxxxxxxxxtechnologies.com
La presente e-mail è trasmessa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 Aprile 2003 n. 70 e dell’articolo 130, comma 4, del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, i
quali prevedono la possibilità di inviare messaggi di natura commerciale
senza l’obbligo di ottenere il previo consenso del destinatario. In ogni
caso, dal momento che la nostra società adotta una severa politica
anti-spamming, desideriamo informarla che può opporsi a successivi invii –
qualora non sia interessato alla presente offerta – semplicemente
contattando la scrivente ditta, oppure scrivendo al Responsabile pro-tempore del Trattamento Dati presso la xxxxxxxxxx Technologies Srl all’indirizzo di
posta elettronica info@xxxxxxxxxxtechnologies.com o al numero telefonico 099 9999XXX, o ancora rispondendo “CANCELLAMI” a questa mail specificando l’indirizzo da
cancellare. Grazie

Ecco… questa email mandata da una seria società italiana, che differenza ha rispetto al solito spammone che tutti i giorni mi vuole vendere le pilloline blu e le pompette allunga penis !?!?!?

NESSUNA !!!!

sono sempre comuncazioni indesiderate che, anche se mascherate da una parvenza di legalità, sono assoggetabili a spam.
Infatti benché la citino sono in palese contraddizione con quello che viene espresso nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e più precisamente al

CAPO I – SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art.130  Comunicazioni indesiderate

1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

per chi volesse approfondire:

  • Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
    Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(G.U. 14.04.2003 S. O. n. 61) – Testo in vigore dal 14.05.2003
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
    Vigenza 27 febbraio 2004 – Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell’art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.

Una risposta a “alla cortese att.ne sig. marco acorte – distributore elettronico di xxxxxxx per xxxxxxx”

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