logistep, peppermint,shareaza e p2p

Leggendo un interessante articolo su Megalab.it, riguardo al caso Peppermint e dell’avvocato Otto Mahlkneht dello studio legale Mahlknecht & Rottensteiner, ho appreso con chiarezza che il software usato dalla Logistep AG per tracciare il traffico P2P “incriminato” è derivato da Shareaza.

Tirando le somme è derivato da un software opensource rilasciato su licenza GNU GPL , così infatti cita il sito di Shareaza:

Shareaza has been released under the GNU General Public License. That means people like you can help make Shareaza into the ultimate peer-to-peer client.

Quindi le opere derivate secondo la licenza GNU GPL (qui una copia tradotta in italiano) dovrebbero essere rese indietro alla comunità a corredo del loro codice sorgente.

Potrei anche sbagliarmi ma credo di avere il diritto di poter accedere alla copia di Shareaza modificata dalla Ligistep AG e anche ai suoi sorgenti.

Mi sto sbagliando? Dove li trovo i sorgenti? Qualcuno sa indicarmelo?

4 risposte a “logistep, peppermint,shareaza e p2p”

  1. mmm…credo che tu possa accedere ai sorgenti del softw modificato, leggendo la licenza gnu ecco cosa si ricava già dal primo articolo:

    0. questa licenza si applica a ogni programma o altra opera che
    contenga una nota da parte del detentore del copyright che dica che
    tale opera può essere distribuita sotto i termini di questa licenza
    pubblica generica. il termine “programma” nel seguito si riferisce ad
    ogni programma o opera così definita, e l’espressione “opera basata
    sul programma” indica sia il programma sia ogni opera considerata
    “derivata” in base alla legge sul copyright; in altre parole, un’opera
    contenente il programma o una porzione di esso, sia letteralmente sia
    modificato o tradotto in un’altra lingua. da qui in avanti, la
    traduzione è in ogni caso considerata una “modifica”. vengono ora
    elencati i diritti dei beneficiari della licenza.

    attività diverse dalla copia

  2. leggendo bene la gpl parla chiaro… sopratutto al punto 3.c
    c) il programma sia accompagnato dalle informazioni che sono state
    ricevute riguardo alla possibilità di ottenere il codice sorgente.
    questa alternativa è permessa solo in caso di distribuzioni non
    commerciali e solo se il programma è stato ottenuto sotto forma di
    codice oggetto o eseguibile in accordo al precedente comma b.

  3. b) il programma sia accompagnato da un’offerta scritta, valida per
    almeno tre anni, di fornire a chiunque ne faccia richiesta una
    copia completa del codice sorgente, in una forma leggibile da
    calcolatore, in cambio di un compenso non superiore al costo del
    trasferimento fisico di tale copia, che deve essere fornita
    secondo le regole dei precedenti commi 1 e 2 su di un mezzo
    comunemente usato per lo scambio di programmi.

  4. se non ti distribuiscono il binario possono tenersi anche il sorgente…. la gpl non richiede il rilascio dei sorgenti delle applicazioni che si usano internamente ad un’azienda.

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